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venerdì 12 settembre 2008

Retrofit: il ricorso alla UE











Venerdì della scorsa settimana è partita la prima lettera all'indirizzo del commissario della comunità europea contro la posizione dominante delle case automobilistiche che negano la trasformazione di auto tradizionali in auto elettriche configurandosi in tal modo una posizione dominante da parte di gruppi industriali automotive. Contemporaneamente il ricorso si rivolge anche allo stato italiano che, unico al mondo, nega la possibilità del retrofit/conversione elettrica. La lettera è stata preparata e inviata dall'ingegner Silvano Robur che tutti voi già conoscete per i suoi interventi nel nostro Blog MondoElettrico.
Qui il testo della lettera e lo stralcio normativo. Chi vuole può inviare il ricorso (e lo stralcio, mi raccomando!) al commissario europeo.

I due documenti si possono trovare qui:

1- RICORSO

2- STRALCIO

Importante: chiediamo a tutti coloro che aderiranno all'iniziativa di comunicarci in forma anonima o nominativa ( qui mail ) dell'avvenuta spedizione in maniera tale da tener conto del numero e fare le opportune valutazioni in futuro.

In bocca al lupo.

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At European Commission,
European Commisioner For Competition
Neelie Kroes
B – 1049 Brusseles
BELGIUM

Lettera Raccomandata A.R.

Oggetto : Ricorso contro lo Stato Italiano per ostacolo normativo alla libera concorrenza.

Preg.mo Sig. Commissario,

nel voler convertire un autoveicolo a combustione interna in autoveicolo elettrico non inquinante la normativa italiana disciplina tale trasformazione al rilascio di un nullaosta da parte della casa costruttrice del veicolo stesso.

Tale previsione, contenuta nell'articolo 236, comma secondo, D.P.R. 495/1992, reca testualmente l'obbligo di chiedere il nullaosta alla casa costruttrice per chiunque voglia modificare un veicolo da combustione interna, di concezione antiquata ed inquinante, a veicolo con motore elettrico, di concezione moderna, ad emissione zero.

L'assunto normativo reca in sé una grave discriminazione per posizione dominante prodotta dalle case automobilistiche a danno della libera iniziativa economica di chi volesse procedere liberamente alla conversione di auto mediante l'utilizzo di componentistica omologata per la realizzazione di un veicolo non inquinante.

Infatti tale assunto non si applica, stranamente, a chi volesse trasformare l'alimentazione della vettura a combustione interna, ad esempio, installando un impianto di alimentazione a metano o GPL.

Basta un diniego della casa costruttrice affinché la conversione non possa avvenire.

Di fatto questo impedimento normativo esiste solo in Italia : in nessun paese europea esiste una normativa che difende la posizione dominante delle case automobilistiche conferendo loro un potere di veto sulla richiesta di trasformazione dell’auto limitando le potenzialità di sviluppo del mercato.

Ma vi è di più.

La lodevole iniziativa, qualora venisse accolta, permetterebbe di convertire a prezzi ragionevoli vecchie automobili dalla carrozzeria ancora integra in veicoli elettrici ad emissione nulla con batteria al litio dalle notevoli caratteristiche tecniche capaci di infondere valori in velocità ed autonomie paragonabili ai modelli tradizionali.

Ciò riportato in costituita premessa,

si chiede

all'Ill.mo Sig. Commissario, nel voler raccogliere il presente reclamo :

- di condannare lo Stato Italiano per l’assunzione di tale pratica.


- nell’abrogare l'art.236 del D.P.R. 495/1992, od in alternativa, di voler far prescrivere la libera trasformazione di veicoli endotermici in veicoli elettrici senza alcuna formalità ostativa, esattamente con le stesse procedure esistenti nella normativa italiana per l'installazione di un impianto a metano o GPL.

Allegati : stralcio normativo.

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Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
(art.236, D.P.R. 495/1992)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell’appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
I) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l’impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo
è subordinata al rilascio, da parte della cosa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d’esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L’aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M,C,T.C. cui sia esibito il certificato d’approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all’ultima visita e prova con esito favorevole, Tale aggiornamento ha luogo mediante l’emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

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